Tirocini professionali per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

“La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica” (art. 9, comma 6 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27); l’art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148 esplicita che “il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istruzione, Università e ricerca, e il ministro vigilante, in  concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti“.

Si precisa che ai tirocinanti si applica la convenzione siglata dall’Università presso la quale sono iscritti, ancorché tale convenzione sia stata sottoscritta con un Ordine territoriale diverso da quello presso il quale il tirocinante chiede l’iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

L’accordo con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e l’Università degli Studi Guglielmo Marconi (Marzo 2015) e l’Atto Aggiuntivo (Luglio 2022) nasce per attuare la Convenzione quadro 2014 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, Il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commerciasti ed Esperti Contabili avente ad oggetto il “Tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo ed esonero dalla prima prova scritta dell’esame di stato per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile”.

Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio – Laurea Triennale

Possono svolgere un tirocinio semestrale, con un numero di ore pari a 220 nel corso dell’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) e con l’indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento con cui è stata sottoscritta la convenzione, coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  1. sono iscritti al corso di laurea triennale della classe L33 – Scienze economiche, ovvero L18 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale, attuato nell’ambito della convenzione siglata tra l’Ordine e l’Università ai sensi degli articoli 9, comma 6, DL 1/2012; 6, comma 4, DPR 137/2012;
  2. abbiano acquisito o acquisiscano nel percorso formativo triennale, almeno i seguenti crediti formativi:

Tabella 1

Ambiti disciplinari

Crediti formativi

SECS-P/07 Economia aziendale Almeno 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09 Finanza aziendale
SECS-P/10 Organizzazione aziendale
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari
Almeno 15 crediti

La valutazione dell’attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un’attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall’Ordine. La verifica sull’effettivo svolgimento del tirocinio spetta all’Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.
Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l’attività di tirocinio svolta dallo studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.

Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti precedenti, al conseguimento della laurea triennale, per accedere all’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione B dell’Albo, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio sarà svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio – Laurea Magistrale

Possono svolgere un tirocinio semestrale, con un numero di ore pari a 290 nel corso dell’ultimo anno del percorso di laurea magistrale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) e con l’indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento con cui è stata sottoscritta la convenzione, coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  1. hanno conseguito una laurea triennale nella classe L18 – Scienza dell’economia e della gestione aziendale o nella classe L33 – Scienze economiche, ovvero, nel caso in cui hanno acquisito una laurea triennale in altra classe di laurea, abbiano colmato, prima dell’iscrizione, i debiti formativi richiesti dall’Ordinamento didattico per l’accesso alle lauree magistrali convenzionate;
  2. sono iscritti al corso di laurea magistrale della classe LM 56 – Scienze dell’economia ovvero LM77 Scienze economico-aziendali attuato nell’ambito della convenzione siglata tra l’ Ordine e l’Università ai sensi degli articoli 43, comma 2, D.Lgs. 139/2005; 9, comma 6, DL 1/2012; 6, comma 4, DPR 137/2012;
  3. hanno acquisito nel percorso di laurea triennale i crediti indicati nella tabella contenuta all’articolo 1, ovvero se in possesso di altra laurea triennale abbiano colmato i debiti formativi di cui alla lettera a) prima dell’iscrizione al corso di laurea magistrale attuato a norma della precedente lettera b);
  4. acquisiscano nel percorso formativo magistrale almeno i seguenti crediti formativi:

Tabella 2

Ambiti disciplinari

Crediti formativi

SECS-P/07 Economia aziendale Almeno 18 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09 Finanza aziendale
SECS-P/10 Organizzazione aziendale
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari
Almeno 9 crediti
IUS /04 Diritto commerciale
IUS /05 Diritto dell’economia
IUS /12 Diritto tributario
IUS /15 Diritto processuale civile
IUS /17 Diritto penale
Almeno 18 crediti

Parte dei crediti formativi esposti nella tabella possono già essere stati acquisiti nella laurea triennale in aggiunta a quelli di cui alla tabella 1;

La valutazione dell’attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un’attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall’Ordine. La verifica sull’effettivo svolgimento del tirocinio spetta all’Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.
Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l’attività di tirocinio svolta dallo studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.
Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea magistrale o specialistica, per accedere all’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A dell’Albo, ai sensi dell’art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 139/2005 e dell’art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio sarà svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell’Albo.

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

L’Università attribuisce all’attività di tirocinio professionale un numero di crediti formativi universitari pari a quanto indicato per le attività di tirocinio curriculare nell’ordinamento didattico del CdS e comunque non superiore a 9 CFU per la Laurea triennale e 12 CFU per la Laurea Magistrale a condizione che:

  1. ex ante sia redatto un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalenti, sottoscritto dal professionista presso il quale è svolto il tirocinio e dal Dipartimento interessato;
  2. l’effettivo svolgimento del tirocinio sia verificato mediante l‘attestazione apposta dal tutor professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall’Ordine territoriale competente al termine del semestre;
  3. una Commissione d’esame valuti, previa discussione, una relazione scritta elaborata dallo studente su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo triennale nonché in quelle maturate durante l’esperienza formativa del tirocinio.

COME ADERIRE

Raggiunti i requisiti richiesti, lo studente, dovrà Inviare mail a tirocini@unimarconi.it in cui richiede di poter attivare il tirocinio anticipato

PER INFORMAZIONI

Ufficio Tirocini +39-06-37725757
Mail: tirocini@unimarconi.it

MODULISTICA ED ALLEGATI